La numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti

La numerazione e la vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti può essere validamente fatta sia presso la Camera di commercio che da un notaio. Infatti il comma 5 dell'art. 190 del Dlgs 152/06, testo unico in materia ambientale, recita testualmente "I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalit dalla normativa sui registri IVA..... I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti". La prassi ormai consolidata, inoltre, permette la bollatura dei registri contabili ai fini IVA sia presso gli uffici statali che presso gli studi notarili (comma 1 art. 2215 Codice Civile "I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali"). Il riferimento alle Camere di commercio territorialmente competenti fatto nel comma 5 dell'art. 190 del Dlgs 152/06, deve essere inteso come indicazione di competenza esclusiva per la vidimazione presso gli uffici della pubblica amministrazione. Per la vidimazione presso la Camera di commercio non è previsto il pagamento ne dell'imposta di bollo ne della tassa di concessione governativa, ma soltanto di €. 25,00 quali diritti di segreteria. Per maggior chiarezza può essere consultata la pagina della Camera di commercio di Milano all'indirizzo http://www.mi.camcom.it/quali-libri-bollare dove si evince che "I soggetti interessati possono richiedere al Registro Imprese/Notaio la bollatura dei libri sotto elencati" e tra questi sono indicati i registri di carico e scarico dei rifiuti (collocati in prima fila tra i "Libri e registri obbligatori previsti da leggi speciali soggetti a bollatura obbligatoria")