Cosa prevede l'Accordo di Programma per i resi Assinde

L’accordo di programma stipulato il 14/01/2016 tra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico e L’Assinde integra e sostituisce il precedente accordo stipulato tra le stesse parti il 25/05/2005.

Il vecchio accordo già prevedeva semplificazioni in materia di raccolta, trasporto ed assolvimento degli obblighi concernenti i registri di carico e scarico ed il MUD. Il nuovo accordo sembrerebbe ampliare le tipologie di rifiuto trattate da Assinde (art. 1 lettere c), d), e) e f)) estendendo la gestione su tutti i prodotti ad uso umano o veterinario diversi dai medicinali ed includendo alcune tipologie di rifiuti speciali quali: i rifiuti sanitari pericolosi, le sostanze chimiche di laboratorio, i contenitori vuoti sporchi di sostanze chimiche ed i liquidi di lavaggio.

Non sono state incluse tutte una serie di tipologie di rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti sia dall’attività produttiva/commerciale sia dalla gestione della struttura dove si esercita l’attività, quali (* indica che il rifiuto è classificato o classificabile anche come speciale pericoloso):

  • Tubi fluorescenti e neon;*
  • Apparecchiature elettriche ed elettroniche non “distribuite dalle farmacie” e da queste utilizzate come beni strumentali (computer, stampanti, schermi a tubo catodico*, monitor lcd, televisori*, gruppi di continuità*, frigoriferi*, climatizzatori*, etc.);
  • Stracci ed indumenti di laboratorio usati*;
  • Filtri cappa di laboratorio esausti*;
  • Toner per stampanti e fotocopiatrici*;
  • Nastri inchiostrati per stampanti ad impatto*;
  • Tamponi inchiostrati per timbri*;

L’art. 5 dell’accordo disciplina “le modalità relative al trasporto dei rifiuti descritti all’art 1” ed indica, tra le altre cose, di mettere:

  • nel contenitore dei farmaci ogni altro prodotto generato dal ciclo produttivo diverso per tipologia merceologica (alimenti, cosmetici, giochi, articoli sanitari e medicali) “sanando” così una prassi che è sempre esistita nell’invio dei prodotti all’indennizzo;
  • nel contenitore delle sostanze chimiche anche i barattoli vuoti e i liquidi di lavaggio degli strumenti di laboratorio;

Inoltre, “La chiusura dei contenitori dovrà essere sigillata prima della cessione al trasportatore” e questi dovranno essere opportunamente etichettati con tre scritte diverse secondo le tipologie di rifiuto che contengono. Infine su tutti i contenitori dovrà essere applicata una “etichetta autoadesiva contenente il codice identificativo del mittente (codice attribuito da Assinde) in chiaro e in “barre code”, nonché gli estremi postali del mittente e del destinatario fisico e la denominazione adottata per il recipiente stesso, la classificazione del rifiuto, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti contenuti”. Quest’ultima etichetta deve essere apposta “prima della consegna al trasportatore autorizzato a cura del produttore/detentore del rifiuto”, cioè dal farmacista.

L’art. 6 prevede semplificazioni riguardo la fase del trasporto dei RAEE dalla farmacia al centro di raccolta, nel senso che qualora il trasporto avvenga tramite l’Assinde il farmacista deve compilare soltanto la scheda di cui all’art. 2 comma 2 del DM 65/2010 (DDT conforme al modello allegato al decreto ministeriale) e può demandare all’Assinde gli ulteriori adempimenti previsti ai successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo. L’Assinde in questo caso agisce “in qualità di delegato dei distributori” ed in tale veste può provvedere ad effettuare la comunicazione per l’iscrizione all’Albo prevista all’art. 3 comma 2 del DM citato. La farmacia rimane comunque obbligata ad iscriversi all’Albo Gestori Ambientali e, visto che non è espressamente richiamato nell’accordo, a gestire il raggruppamento secondo l’art. 1 comma 3 del DM 65/2010: “I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma 1, di uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso. Tale schedario, integrato con i documenti di trasporto di cui all'articolo 2, comma 2, e' conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione”.

Allo stesso modo l’art. 8 gestisce le semplificazioni riguardante il Sistri, il registro di carico e scarico ed il MUD. Il farmacista assolve i propri obblighi tramite l’Assinde esclusivamente per i rifiuti individuati e classificati nel dettaglio agli art. 1 e 5 dell’accordo di programma. Il farmacista ha comunque l’obbligo di iscriversi al Sistri ed a compilare (e detenere) il registro di carico e scarico nonché a spedire il MUD per tutti gli altri rifiuti non gestiti o non gestibili tramite il circuito Assinde.

In ogni modo i farmacisti “mantengono presso la propria sede copia dei formulari, e restano comunque responsabili della veridicità dei dati dichiarati”.

Infine, nell’accordo non è stato inserito lo smaltimento dei medicinali e delle sostanze stupefacenti scadute e/o obsolete la cui disciplina continua a ricadere esclusivamente sul DPR 309/90 e successive modifiche ed integrazioni. Lo smaltimento degli stupefacenti può essere validamente effettuato dalle farmacie in possesso del verbale di constatazione ed affidamento in custodia (redatto dai funzionari della Asl territorialmente competente) utilizzando un’azienda autorizzata al trasporto dei rifiuti sanitari. I prodotti devono essere termodistrutti presso un impianto autorizzato alla presenza delle forze di polizia che provvedono al controllo ed alla verbalizzazione delle operazioni effettuate. A completamento delle operazioni di distruzione il farmacista provvede ad inviare alla Asl territorialmente competente una copia del verbale, redatto dalle forze di polizia.